In primo luogo, il legislatore del 2008 ha sostituito il termine “macchine”, presente nella disciplina previgente, con il termine “attrezzature di lavoro”. costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro, gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione dei lavori, si può affermare che sono presenti tutti i rischi disciplinati dal D.lvo 81/08.