DVR

Il documento di valutazione dei rischi, comunemente chiamato DVR è quel report che deve essere obbligatoriamente redatto al termine del processo di valutazione, deve essere conservato dal datore di lavoro all’interno della azienda e deve essere aggiornato qualora si verifichino modifiche nelle mansioni e quindi nella stessa valutazione.

I criteri principali per la stesura e per la gestione dei DVR vengono elencati dal Testo Unico sicurezza sul lavoro nell’articolo 28, dove viene anche ricordato che sia la valutazione che l’elaborazione del documento rientrano tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili. Al pari della designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Dvr deve riportare in sintesi:

  • relazione sulla valutazione dei rischi e criteri utilizzati per effettuarla;
  • misure di prevenzione e protezione e Dpi;
  • misure per la crescita dei livelli di sicurezza;
  • ruoli e procedure;
  • nominativi Rspp, Rls, medico competente;
  • rischi specifici.

Deve essere firmato dal datore di lavoro, con data certa e ai fini della prova della stessa data firmato anche dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal medico competente.

Va elaborato entro 90 giorni in caso di nuova impresa e ovviamente deve essere il culmine del processo di valutazione tempestivamente eseguito. Deve essere aggiornato entro 30 giorni dal termine dalla revisione della verifica conseguente a modifiche al processo produttivo e all’organizzazione del lavoro, per evoluzione della tecnica “o aseguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”.

Il DVR deve essere infine custodito nell’unità produttiva alla quale si riferisce e può essere custodito anche in formato informatico.

Pmi Servizi consulenza sicurezza lavoro redazione Dvr.