Valutazione dei rischi

Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 2823; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.

Il Testo Unico sicurezza sul lavoro nelle prime pagine, al vertice di ogni obbligo previsto, pone innanzitutto l’articolo 17, ovvero quanto il datore di lavoro deve seguire esclusivamente di persona, le prime delle proprie responsabilità, fondanti per l’intera gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro. La valutazione dei rischi e la designazione del Rspp.

L’oggetto della valutazione è esplicitato a partire dall’articolo 28 del TU, dove viene indicato che dovrà interessare tutti i rischi per i lavoratori e per i gruppi di lavoratori, i rischi particolari, lo stress lavoro correlato, i rischi per le donne in gravidanza, quelli derivanti dalle differenze di genere e dalle diverse tipologie contrattuali.

Le attività dovranno quindi essere raccolte nel documento comunemente chiamato in acronimo DVR, che dovrà avere data certa, potrà essere su supporto informatico, firmato dal datore di lavoro e per la provata della data anche del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente.

90 giorni è il termine entro il quale deve essere effettuata una valutazione dei rischi in caso di nuova attività. La valutazione deve essere rielaborata in caso di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro e il relativo DVR aggiornato entro un mese.

“Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi. 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”.

Questi i riferimenti di Pmi Servizi per richiedere consulenza.